Approvate in commissione Bilancio al Senato emendamenti al decreto fiscale che ripropone praticamente la sanatoria 2018 esattamente come la presedente del 2017
(ammesse le cartelle esattoriali dal 2000 al settembre 2017). La regola resta la stessa: si paga per intero la tassa originaria mentre lo sconto riguarda
sanzioni e interessi. Sostanzialmente, la rottamazione 2018 si trasforma in una riapertura dei termini della sanatoria dello scorso anno, allungata alle cartelle emesse fino alla fine
del settembre 2017.
Il provvedimento (Dl 148/2017), atteso all’esame dell’aula di Palazzo Madama mercoledì 15 novembre, passerà alla Camera per l’approvazione entro metà
dicembre.
La domanda di adesione si potrà presentare fino al 15 maggio 2018 e sarà possibile scegliere il pagamento rateale, fino a cinque rate, con scadenze
luglio, settembre, ottobre e novembre 2018 e febbraio 2019.
Quando e come si può chiedere il blocco del conto corrente cointestato?
Il blocco nel caso di firma congiunta o disgiunta. Le ipotesi di pignoramento, chiusura del conto e di decesso di uno dei cointestatari
Il conto corrente bancario si definisce cointestato quando a poterne disporre sono almeno due persone ben identificate all'atto dell'apertura.
I soggetti non devono necessariamente avere rapporti di parentela, ma è sufficiente che entrambi manifestino la volontà di disporre di un conto insieme.
I cointestatari sono proprietari in parti uguali della somma depositata, a meno che non si dimostri la proprietà esclusiva del denaro nel conto.
Firma congiunta e firma disgiunta
Il conto corrente cointestato può essere:
- a firma disgiunta: in tal caso tutti i titolari del conto possono di disporre liberamente del denaro in esso depositato, senza necessità del consenso degli altri titolari.
- a firma congiunta: in tal caso è necessario, per procedere a qualsiasi operazione sul conto, che tutti i cointestatari siano d'accordo e vi provvedano, quindi, congiuntamente.
In ogni caso, secondo quanto previsto dall'articolo 1854 del codice civile, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto.
Il blocco del conto a richiesta di uno dei cointestatari
Come si è visto, nel caso di conto corrente a firma congiunta, per poter compiere qualsiasi operazione è necessario l'accordo di tutti i contitolari, cosa che azzera il rischio che uno di essi possa indebitamente prelevare denaro o autorizzare pagamenti.
Tale possibilità, invece, può ben verificarsi in ipotesi di conto corrente cointestato a firme disgiunte.
In tali casi, laddove il rischio sia concreto, potrebbero sussistere i presupposti per la richiesta all'autorità giudiziaria di sequestro del conto da parte di uno dei cointestatari.
Si pensi, ad esempio, al caso in cui una coppia di coniugi, cointestatari di un conto corrente, decida di separarsi legalmente: in tale ipotesi, al ricorrere di determinate condizioni e previe adeguate motivazioni, è possibile che il giudice provveda a disporre il sequestro in via precauzionale in attesa che intervenga la sentenza di separazione.
Il pignoramento delle somme del conto corrente
Con riferimento, invece, al caso di blocco derivante dal fatto che le somme depositate in un conto corrente bancario sono oggetto di pignoramento, occorre precisare che il vincolo può essere apposto esclusivamente sulle somme di pertinenza del debitore e non su quelle di pertinenza dell'altro cointestatario (cfr.: Cass. Civ. n. 4327/99).
Il decesso di uno dei cointestatari
Il blocco del conto corrente può infine aversi nel caso di decesso di uno dei cointestatari, laddove sia prevista la firma congiunta, in attesa che la successione venga definita.
Se, invece, la firma è disgiunta, i contitolari superstiti potranno continuare ad operare sul conto.
La chiusura del conto
Nei conti correnti a firma congiunta non è possibile decidere autonomamente di chiudere il conto ma è fondamentale l'accordo in tal senso di tutti i cointestatari. L'unica via percorribile per il cointestatario che non voglia più partecipare al conto è il recesso.
Un po' più complessa risulta la situazione nei casi di firma disgiunta.
In essi, infatti, ogni intestatario può procedere ad effettuare tutte le operazioni che ritenga opportune autonomamente, quindi astrattamente anche la chiusura del conto, senza che sia necessario il consenso degli altri cointestatari.
Tuttavia sovente, nella prassi, nel contratto di apertura del conto corrente viene inserita una clausola che limita il potere di agire dei singoli cointestatari, privandoli della possibilità di provvedere autonomamente alla chiusura del conto.
Fonte: Quando e come si può chiedere il blocco del conto corrente cointestato?
(www.StudioCataldi.it)
Le 5 regole per mettere il conto corrente al riparo dai blitz del Fisco
Dal 1° luglio Equitalia e Agenzia Riscossione potranno pignorare il conto corrente o prelevare le cifre dovute dal contribuente al Fisco
Luca Romano - Gio, 08/06/2017 - 16:47
Dal 1° luglio Equitalia e Agenzia Riscossione potranno pignorare il conto corrente o prelevare le cifre dovute dal contribuente.
Ma c'è un modo per mettere a riparo il conto dalle incursioni "indesiderate" del Fisco? I "trucchetti" usati in questi anni in cui lo spettro di un "prelievo forzoso" è stato sempre dietro l'angolo sono stati numerosi.
C'è chi ad esempio chiede l'apertura del credito e lascia il conto completamente in rosso ma sempre ne limiti del fido.
Poi c'è chi preleva tutti i giorni dal conto.
Ed è questo il "trucco" più comune.
I soldi versati dal datore di lavoro vengono spostati dal conto "0" al conto "1" e il conto principale in questo caso resta sempre a saldo zero. Il conto corrente principale a questo punto viene messo al riparo da un possibile pignoramento.
Un altro "rimedio" è quello che prevede di cointestare il conto con un familiare.
In questo caso il conto non può essere pignorato da parte di Equitalia perché il 50 per cento appartiene ad una seconda persona.
Poi c'è l'apertura di un conto corrente di riserva, ovvero un conto parallelo su cui spostare i successivi pagamenti su quello più recente. Il conto aperto presso un'altra banca per poi farvi confluire tutto ciò che non viene pignorato dopo l'intervento di Equitalia sul primo conto.
Infine per mettersi al riparo dalle intrusioni del Fisco bisogna dimostrare che sul conto venga versato solo lo stipendio o la pensione. Secondo alcune recenti sentenze, come ricorda laleggepertutti.it, Equitalia può mettere le mani sul conto solo se su questo vi siano entrate differenti da quelle reddituali di stipendio o assegno pensionistico.
Le 5 regole per mettere il conto corrente al riparo dai blitz del Fisco
Dal 1° luglio Equitalia e Agenzia Riscossione potranno pignorare il conto corrente o prelevare le cifre dovute dal contribuente al Fisco
Luca Romano - Gio, 08/06/2017 - 16:47
Dal 1° luglio Equitalia e Agenzia Riscossione potranno pignorare il conto corrente o prelevare le cifre dovute dal contribuente.
Ma c'è un modo per mettere a riparo il conto dalle incursioni "indesiderate" del Fisco? I "trucchetti" usati in questi anni in cui lo spettro di un "prelievo forzoso" è stato sempre dietro l'angolo sono stati numerosi.
C'è chi ad esempio chiede l'apertura del credito e lascia il conto completamente in rosso ma sempre ne limiti del fido.
Poi c'è chi preleva tutti i giorni dal conto.
Ed è questo il "trucco" più comune.
I soldi versati dal datore di lavoro vengono spostati dal conto "0" al conto "1" e il conto principale in questo caso resta sempre a saldo zero. Il conto corrente principale a questo punto viene messo al riparo da un possibile pignoramento.
Un altro "rimedio" è quello che prevede di cointestare il conto con un familiare.
In questo caso il conto non può essere pignorato da parte di Equitalia perché il 50 per cento appartiene ad una seconda persona.
Poi c'è l'apertura di un conto corrente di riserva, ovvero un conto parallelo su cui spostare i successivi pagamenti su quello più recente. Il conto aperto presso un'altra banca per poi farvi confluire tutto ciò che non viene pignorato dopo l'intervento di Equitalia sul primo conto.
Infine per mettersi al riparo dalle intrusioni del Fisco bisogna dimostrare che sul conto venga versato solo lo stipendio o la pensione. Secondo alcune recenti sentenze, come ricorda laleggepertutti.it, Equitalia può mettere le mani sul conto solo se su questo vi siano entrate differenti da quelle reddituali di stipendio o assegno pensionistico.
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